Art. 5
Modalità di votazione
In vigore dal 20 mag 2004
1. L'elettore può esprimere una preferenza, indicando il cognome del candidato prescelto ed aggiungendo, nel caso di omonimia, il relativo nome e data di nascita; la scheda di votazione è inserita dall'elettore in apposito plico sigillato.
2. I dirigenti in servizio all'estero possono esercitare il voto attraverso le rappresentanze diplomatiche; l'amministrazione di appartenenza trasmette all'ufficio consolare operante nella circoscrizione consolare della sede di servizio la scheda ed il plico elettorale. Il plico è restituito all'ufficio elettorale dell'amministrazione di appartenenza.
3. Sono nulle le schede contenenti più nominativi, ovvero scritture o segni tali da consentire, in modo inequivocabile, il riconoscimento del voto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;114#art-5