Art. 1
Indizione delle elezioni
In vigore dal 20 mag 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 22;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 1;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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Indizione delle elezioni
1. Le elezioni del dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145, a componente del Comitato dei garanti sono indette ogni tre anni, e non oltre il novantesimo giorno antecedente la scadenza del Comitato in carica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è fissata la data delle elezioni da tenersi in un giorno lavorativo compreso tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;114#art-1