Sez. II
Art. 51
(R) Modalità d'asta
In vigore dal 1 gen 2015
. (R)
Modalità d'asta
1. L'asta competitiva di cui all', comma 2, lettera b), riservata agli operatori specialisti, è gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta sono effettuate alla presenza di un funzionario del Ministero con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvede a redigere apposito verbale, dal quale risultano i prezzi di aggiudicazione. (R).
2. Il Tesoro comunica la data e le modalità dell'asta, nonché la specie dei titoli che possono essere acquistati. (R).
3. Sono escluse le offerte che presentino condizioni di prezzo
ritenute non convenienti. (R).
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-51