Sez. II
Art. 52
(R)Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta
In vigore dal 1 gen 2015
. (R)
Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta
1. Una volta completate le operazioni di acquisto, sono accertati, con apposito decreto, la specie e gli importi dei titoli di Stato effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole. (R).
2. I titoli di Stato ritirati dal mercato, con le modalità
indicate nei precedenti articoli, sono comunicati alla Direzione che provvede:
a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;
b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza. (R).
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-52