Sez. II

Art. 50

(R)Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari

In vigore dal 1 gen 2015
. (R) Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari 1. L'incarico previsto dall', comma 2, lettera a), deve specificare: a) le specie dei titoli oggetto dell'operazione e l'importo complessivo che può essere riacquistato; b) il periodo di tempo durante il quale possono essere effettuate le operazioni di acquisto; c) il termine di regolamento delle operazioni; d) il prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo; e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato. (R). 2. In ogni caso, il Ministero si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto. (R).

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-50

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