Capo III›Sez. I
Art. 46
(L) Criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo
In vigore dal 1 gen 2015
. (L)
Criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo
1. I conferimenti di cui all' sono impiegati dal Fondo:
a) per il caso previsto alla lettera a) dell', per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e g) dell', nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L).
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (L).
2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L).
3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all', comma 6. (L).
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-46