Sez. III

Art. 41

(R) Modalità delle operazioni

In vigore dal 1 mar 2004
. (R) Modalità delle operazioni 1. Le operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione dei titoli hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R). 2. Ciascuna operazione di separazione cedolare e di ricostituzione è ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro. (R).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-41

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