Sez. III
Art. 41
(R) Modalità delle operazioni
In vigore dal 1 mar 2004
. (R)
Modalità delle operazioni
1. Le operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione dei titoli hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2. Ciascuna operazione di separazione cedolare e di ricostituzione è ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro. (R).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-41