Sez. III

Art. 40

(R) Oggetto delle operazioni di separazione cedolare

In vigore dal 1 mar 2004
. (R) Oggetto delle operazioni di separazione cedolare 1. Le operazioni di separazione cedolare di cui al presente testo unico possono avere per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R). 2. L'operazione di ricostituzione di cui alla presente Sezione può avere per oggetto i titoli di Stato che hanno formato oggetto di separazione cedolare. (R). 3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. (R). 4. Con decreto del Tesoro vengono individuati i singoli prestiti per i quali può essere effettuata l'operazione di separazione cedolare, e per ciascuno di essi, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione è effettuabile nonché l'ammontare complessivo massimo dei titoli che può formarne oggetto. (R).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-40

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