Sez. III
Art. 40
42 / 83(R) Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
In vigore dal 1 mar 2004
. (R)
Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
1. Le operazioni di separazione cedolare di cui al presente testo unico possono avere per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2. L'operazione di ricostituzione di cui alla presente Sezione può avere per oggetto i titoli di Stato che hanno formato oggetto di separazione cedolare. (R).
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. (R).
4. Con decreto del Tesoro vengono individuati i singoli prestiti per i quali può essere effettuata l'operazione di separazione cedolare, e per ciascuno di essi, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione è effettuabile nonché l'ammontare complessivo massimo dei titoli che può formarne oggetto. (R).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-40