Capo III
Art. 56
(R) Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.528,28) appartenenti a prestiti vigenti
In vigore dal 1 mar 2004
. (R)
Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque
milioni di lire (euro 2.528,28) appartenenti a prestiti vigenti
1. È disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni (M.O.T.) del 26 novembre 1998 e comunicato dalla Banca d'Italia, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a lire cinque milioni (euro 2.582,28) di capitale nominale. (R).
2. Con le modalità di cui al comma 1 si provvede altresì al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) comprese nei titoli nominativi comunque intestati e vincolati di importo superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28). In tal caso l'intermediario provvede ad iscrivere il relativo ammontare nominale, originariamente pari a lire cinque milioni (euro 2.582,28) o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la società di gestione e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli. (R).
3. I titoli nominativi di cui al comma 1, non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato previo accertamento dell'identità dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalità. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le procedure indicate all'. (R).
4. I titoli da emettere in applicazione di norme vigenti per il rimborso dei crediti d'imposta sono assoggettati alla disciplina del presente testo unico. (R).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-56