Sez. III
Art. 27
(R) Quadratura dei conti
In vigore dal 1 mar 2004
. (R)
Quadratura dei conti
1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprietà e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato. (R).
2. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Tesoro e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all', comma 1, lettera a), per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).
3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Tesoro per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'.
La Banca d'Italia informa il Tesoro delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilità di Stato. (R).
4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione ai sensi dell', viene effettuata dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari. (R).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-27