Sez. III
Art. 24
(R)Individuazione delle società di gestione accentrata
In vigore dal 26 ago 2017
. (R)
Individuazione delle società di gestione accentrata
1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell', comma 9, del decreto legislativo n. 58/1998 oppure tra quelle che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purchè siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall' del decreto legislativo medesimo. (R).
2. Le società di gestione accentrata che intendono svolgere l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 e ai requisiti previsti dall', commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998, inoltrano domanda al Ministero. (R).
3. Il Ministero individua la società di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione:
a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale sociale non inferiore a quindici milioni di euro;
b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle condizioni e modalità di svolgimento delle attività di gestione accentrata, alla qualità e tipologia dei servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi;
c) operatività con altre società di gestione accentrata;
d) svolgimento di attività connesse e strumentali;
e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto dall', comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998; f) intermediari ammessi al sistema;
g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo di cui alla lettera e), le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88. (R).
4. Il Ministero comunica l'esito del procedimento attivato con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine è sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di trenta giorni. (R).
5. Successivamente all'individuazione della società di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero può valutare nuove domande per l'affidamento dell'attività di gestione accentrata. (R).
6. Il Ministero può affidare a più società la gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 9, comma 3, lettere a), b) e c)) che "All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i rinvii agli articoli del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi riferiti come segue: a) al comma 1, a vece di 80, comma 9, leggasi 82, e a vece di 82, leggasi parte III, titolo II-bis, capo II; b) al comma 2, a vece di «dall'articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998», leggasi «dagli articoli 9 e 13 del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016»; c) al comma 3, lettera e), a vece di 81, comma 3, leggasi 82, comma 3".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-24