Capo IISez. I

Art. 29

(R) Informazione al pubblico

In vigore dal 1 mar 2004
(R) Informazione al pubblico 1. Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia patrimoniali che non, derivanti dal possesso dei titoli, sono diffuse mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del Tesoro. (R).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-29

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