Capo II›Sez. I
Art. 30
(R) Cancellazione dal listino
In vigore dal 1 mar 2004
. (R)
Cancellazione dal listino
La cancellazione dal listino dei titoli può essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilità della quotazione di borsa. (R).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-30