Art. 30 · (R) Cancellazione dal listino
Capo IISez. I

Art. 30

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(R) Cancellazione dal listino

In vigore dal 1 mar 2004
. (R) Cancellazione dal listino La cancellazione dal listino dei titoli può essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilità della quotazione di borsa. (R).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-30