Art. 7
Impiego di personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato
In vigore dal 5 mar 2004
1. Per particolari esigenze sportive, ove non sia possibile ricorrere tempestivamente alla procedura concorsuale prevista dal presente regolamento, può essere assegnato alle «Fiamme Oro», con il consenso dell'interessato, il personale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, in possesso dei requisiti indicati nell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;393#art-7