Art. 3
Commissione del concorso
In vigore dal 5 mar 2004
1. La commissione del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed è composta da:
a) il direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) un funzionario della Direzione centrale per le risorse umane;
c) un funzionario del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Gli oneri per il funzionamento della predetta commissione gravano sui fondi assegnati al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno - Centro di responsabilità amministrativa n. 5 « Pubblica sicurezza».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;393#art-3