Art. 4

Titoli

In vigore dal 5 mar 2004
1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento. 2. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 3. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi sono presi in considerazione solo quelli certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ed acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando che indice il concorso. 4. La commissione predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 5. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;393#art-4

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Titoli (Art. 4 Regolamento concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro».) — Testo vigente | Portale Normativo