Art. 1

Assunzione degli atleti

In vigore dal 5 mar 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l', comma 4, come modificato dall' della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti per determinare le modalità di reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni; Visto l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi della «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; Sentite, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per le Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, recepito con lo stesso decreto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Emana il seguente regolamento: . Assunzione degli atleti 1. L'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a quattrocento unità, mediante pubblico concorso, per titoli, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, e dei requisiti previsti per l'accesso al predetto ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;393#art-1

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