Art. 2

Bando di concorso

In vigore dal 5 mar 2004
1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza con bando da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive interessate, ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) ogni altra prescrizione o notizia utile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;393#art-2

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