Art. 2
Bando di concorso
In vigore dal 5 mar 2004
1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza con bando da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive interessate, ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) ogni altra prescrizione o notizia utile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;393#art-2