Art. 6
Dipartimento per l'istruzione
In vigore dal 5 dic 2003
1. Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricola e programmi scolastici, stato giuridico del personale della scuola; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo, ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici;
b) direzione generale per lo studente;
c) direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali;
d) direzione generale per il personale della scuola;
e) direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica.
3. Al Dipartimento si raccordano funzionalmente gli uffici scolastici regionali di cui all'.
4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricola e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti; alle attività preliminari alla adozione delle direttive di cui agli del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per la innovazione e la ricerca educativa; alla vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all' del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e alla vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti; all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo agli IRRE. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria del CNPI ovvero del CSPI e della Conferenza dei presidenti degli istituti regionali di ricerca educativa.
5. La direzione generale per lo studente svolge i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti; alle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile; alle attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario; agli interventi di orientamento e promozione del successo formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività; ai rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti.
6. La direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali cura le attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata; svolge inoltre, fatte comunque salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali, le funzioni dell'amministrazione della istruzione in materia di: rapporti scuola-lavoro, percorsi di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore.
7. La direzione generale per il personale della scuola svolge i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
8. La direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica cura le relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; cura, in collaborazione con la direzione generale di cui all', comma 3, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; individua le opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria assistenza alle altre direzioni generali del Dipartimento ed agli uffici scolastici regionali; definisce e realizza i programmi finanziati da fondi comunitari in materia di istruzione scolastica.
9. I dirigenti con funzione tecniche dipendono funzionalmente dal capo dipartimento, dai direttori generali e dai direttori degli uffici scolastici regionali a seconda della loro assegnazione. Essi esercitano le loro funzioni con riferimento alle seguenti aree: sostegno per la progettazione e il supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; ispettiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-11;319#art-6