Art. 4
Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali
In vigore dal 5 dic 2003
1. I capi dei dipartimenti, e i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici scolastici regionali, si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni tre mesi.
2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza è assicurato dalla direzione generale di cui all', comma 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-11;319#art-4