Art. 5
Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione
In vigore dal 5 dic 2003
1. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico, iniziative di promozione di attività in ambito editoriale, pubblicitario e di comunicazione.
2. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
c) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;
d) direzione generale per la comunicazione;
e) direzione generale per i sistemi informativi.
3. La direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli aspetti quantitativi e qualitativi strumentali al governo del sistema medesimo; elabora studi ed analisi anche strumentali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative.
Nell'ambito della direzione generale opera il servizio di statistica istituito a norma dell' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. Il predetto servizio si avvale anche degli apporti del sistema informativo.
4. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; svolge attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti.
5. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, in coordinamento con gli altri dipartimenti, svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati; alla mobilità e al trattamento di quiescenza e previdenza; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale; ai servizi, alle strutture e ai compiti strumentali dell'amministrazione centrale; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti annuale. Nell'ambito della direzione generale opera la segreteria della conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali, di cui all'.
6. La direzione generale per i sistemi informativi cura ed è responsabile dello sviluppo e sostegno della rete GARR e delle altre infrastrutture tecnologiche per la ricerca; cura ed è responsabile dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo; cura i rapporti con i dipartimenti e gli uffici scolastici regionali, con i sistemi informativi universitari, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari di calcolo ai fini dell'utilizzazione del sistema informativo e dello sviluppo di nuove procedure; pianifica, coordinando gli altri uffici del Ministero, le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni informatico-statistiche; collabora alla realizzazione della formazione a distanza; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; cura i rapporti con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione; provvede alla definizione di standard tecnologici ed alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati.
7. La direzione generale per la comunicazione cura i rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione; coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elabora e gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-11;319#art-5