Art. 8

Uffici scolastici regionali

In vigore dal 5 dic 2003
1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti. 2. L'ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale, i centri servizi amministrativi. 3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con il Dipartimento per l'istruzione. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula alla direzione generale di cui all', comma 4, e al Dipartimento per l'istruzione le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell' del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e comunque nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative, relativamente all'offerta formativa integrata e all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e sui corsi d'istruzione non statali, nonché sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni, ha la legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale stipula i contratti individuali di lavoro ed emette i relativi atti d'incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio scolastico regionale si avvale anche dell'Istituto regionale di ricerca educativa, sul quale esercita la vigilanza a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190. 4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5. Le proposte di cui all', comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per l'istruzione. 6. I centri servizi amministrativi svolgono, a livello provinciale e/o subprovinciale, le funzioni relative alla assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole. I centri servizi amministrativi a valenza provinciale sono affidati, di regola, a dirigenti di livello dirigenziale non generale; i centri servizi amministrativi a valenza sub-provinciale possono essere affidati anche a personale appartenente all'area C dell'ordinamento del comparto. 7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana seguita ad applicarsi l' delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 8. Il Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, determina le linee guida per l'organizzazione degli uffici scolastici regionali sul territorio. Il Ministro adotta, su proposta avanzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali regionali, in coerenza con le linee guida, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-11;319#art-8

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Uffici scolastici regionali (Art. 8 Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.) — Testo vigente | Portale Normativo