Art. 11
Norme finali e abrogazioni
In vigore dal 5 dic 2003
1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.
3. La denominazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128, si intende modificata in: «Regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4. Nell'ambito del Ministero continua ad operare la segreteria tecnica istituita dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con i compiti ivi previsti.
5. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccota ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addì 11 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-11;319#art-11