Art. 9
Personale delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
In vigore dal 6 set 2003
Personale delle segreterie dei Vice Ministri
e dei Sottosegretari di Stato
1. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono nominati, rispettivamente, dai Vice Ministri e dai Sottosegretari interessati.
2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all', comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-03;227#art-9