Art. 4
Servizio per il controllo interno
In vigore dal 6 set 2003
1. Il Servizio per il controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.
2. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di cinque componenti, esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi, e controllo particolarmente qualificati. Il collegio è costituito da due componenti appartenenti all'amministrazione, con incarichi di funzione di livello dirigenziale generale, e da tre componenti anche estranei all'amministrazione. Le funzioni di presidente sono assegnate, con decreto del Ministro, ad uno dei componenti.
3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, ove non sia diversamente stabilito dal Ministro, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali, dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.
4. Presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale. Al Servizio è assegnato un apposito contingente costituito da un massimo di quarantacinque unità di personale. Si applica il comma 1, secondo periodo, dell'.
Al Servizio sono, inoltre, assegnati dieci dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-03;227#art-4