Art. 6
Requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 6 set 2003
Requisiti per la nomina negli uffici
di diretta collaborazione
1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, oppure fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il capo dell'ufficio del coordinamento legislativo ed i capi delle due sezioni del predetto ufficio sono nominati fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero tra gli avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e docenti universitari in materie giuridiche.
3. Il capo dell'ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.
4. Il capo della segreteria, il responsabile della segreteria tecnica, il portavoce ed il segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie ed i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, inoltre, è scelto fra persone in possesso, in campo economico-finanziario, di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, alle esperienze professionali maturate.
5. I capi degli uffici di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall', comma 1, sono nominati dal Ministro. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché del responsabile della segreteria tecnica del Ministro, è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. I responsabili degli uffici di cui all', comma 2, possono essere revocati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intendono confermati.
7. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all', comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-03;227#art-6