Art. 10
Ufficio del Vice Ministro
In vigore dal 5 gen 2023
1. In aggiunta al contingente di personale previsto dall', comma 2, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Si applica il comma 1, secondo periodo, dell'.
2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attività del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.
Note all'articolo
- Il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 1) che "L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-03;227#art-10