Art. 12
Norme transitorie e finali
In vigore dal 6 set 2003
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1, 2, 3, primo periodo, e 4 dell' è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
3. La funzione di coordinamento delle attività di realizzazione e di gestione del servizio di documentazione tributaria è attribuita alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Alla predetta Scuola sono attribuite le relative risorse e sono assegnati il personale adibito al predetto servizio, nonché un contingente pari a dodici posti di livello dirigenziale non generale.
4. Le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze sono modificate in conformità con le disposizioni del presente regolamento.
5. Quando le disposizioni vigenti fanno riferimento al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo del Ministero delle finanze si intendono riferite al capo dell'Ufficio legislativo-Finanze di cui all', comma 3, del presente regolamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 265
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-03;227#art-12