Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 set 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall' del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
e) Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
f) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-03;227#art-1