Art. 8
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
In vigore dal 14 giu 2003
Modifiche all' del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è sostituito dal seguente:
« (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie) - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente rogolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-12;120#art-8