Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
In vigore dal 14 giu 2003
Modifiche all' del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all', comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.»;
b) al comma 2 le parole da: «, in particolare» fino a: «di cui all'» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-12;120#art-10