Art. 5
Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
In vigore dal 14 giu 2003
Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Concertazione). - 1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall' della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all', comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.
2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all', comma 2.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-12;120#art-5