Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

In vigore dal 14 giu 2003
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole da: «adottano» fino a: «Commissione europea, le» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria»; b) al comma 2 dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»; c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.»; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-12;120#art-4

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