Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
In vigore dal 14 giu 2003
Modifiche all' del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «con proprio procedimento» fino a: «per costituire la» sono sostituite dalle seguenti parole: «i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della»;
b) al comma 2 dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;
c) al comma 2 le parole da: «in attuazione del» fino a: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata»;
d) al comma 3 le parole: «Il Ministro dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;
e) al comma 3 le parole: «nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «, anche finalizzandole alla redazione»;
f) al comma 4 dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «e della tutela del territorio»;
g) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da attuare.»;
h) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all', effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all' della citata direttiva.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-12;120#art-3