Capo IV
Art. 220
(R) Annullamento per insussistenza
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Annullamento per insussistenza)
1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell', comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-220