Capo VI
Art. 224
(L) Riscossione coattiva
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Riscossione coattiva)
1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli , del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-224