Capo V
Art. 221
(R) Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)
1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-221