Art. 220 · (R) Annullamento per insussistenza
Capo IV

Art. 220

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(R) Annullamento per insussistenza

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Annullamento per insussistenza) 1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell', comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-220