Capo V

Art. 188

(L) Compensi ai concessionari

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Compensi ai concessionari) 1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente. 2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-188

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