Capo IV
Art. 185
(R) Aperture di credito
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Aperture di credito)
1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.
2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-185