Capo IV

Art. 186

(R) Funzionari delegati

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Funzionari delegati) 1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-186

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