Capo IV

Art. 187

(R) Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi) 1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento. 2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall', del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-187

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo