Titolo III
Art. 193
(R) Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)
1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Con la convenzione sono stabiliti:
a) i compensi spettanti agli intermediari;
b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;
c) le caratteristiche del contrassegno di cui all', comma 3;
d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-193