Art. 7
Disposizioni transitorie e decorrenza
In vigore dal 19 giu 2002
1. I biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in uso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, possono continuare ad essere utilizzati, semprechè gli stessi siano integrati con l'indicazione del corrispettivo e siano registrati sul prospetto di cui all', comma 5, quale dotazione iniziale dei titoli d'ingresso, entro il primo giorno non festivo successivo a quello della decorrenza degli effetti del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di approvazione dei modelli previsti dall'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 2002
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione PERA
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro del-"l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 162
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-13;69#art-7