Art. 6
Annullamento e mancata utilizzazione dei titoli
In vigore dal 19 giu 2002
1. In caso di mancata effettuazione dell'evento sportivo, che comporti la restituzione del corrispettivo pagato, i titoli di ingresso, comprensivi di tutte le sezioni, sono consegnati al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per la successiva distruzione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'evento non realizzato.
2. I titoli d'ingresso e gli abbonamenti che le società e le associazioni sportive dilettantistiche non intendono più utilizzare sono consegnati, comprensivi di tutte le sezioni, al concessionario di cui al comma 1, per la successiva distruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-13;69#art-6