Art. 3

Titoli di ingresso

In vigore dal 19 giu 2002
1. I titoli di ingresso sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva ed il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché le seguenti indicazioni: a) il numero di serie; b) la categoria di posto; c) il corrispettivo; d) il corrispettivo per l'eventuale prevendita; e) la dicitura "gratuito" ovvero "ridotto", per i titoli di ingresso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto. 2. I titoli di ingresso sono distinti in serie per categorie di posto e di corrispettivo, nonché in caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto. Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, è apposto prima del rilascio del titolo. 3. Le due sezioni del titolo sono separate al momento dell'ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall'organizzatore e l'altra dallo spettatore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-13;69#art-3

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