Art. 4

Abbonamenti

In vigore dal 19 giu 2002
1. Gli abbonamenti recano la numerazione progressiva e il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché le seguenti indicazioni: a) gli elementi identificativi dei soggetti, di cui all'; b) la validità temporale; c) il numero delle manifestazioni cui danno diritto di assistere, con l'indicazione delle stesse nelle ipotesi di abbonamento a turno fisso; d) il corrispettivo; e) la categoria di posto; f) la dicitura abbonamento "gratuito" ovvero "ridotto", per gli abbonamenti rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto; g) la data di rilascio. 2. Nell'ipotesi di abbonamento rilasciato a data libera, che dà diritto di assistere a un numero prefissato di manifestazioni, è consegnato allo spettatore, prima dell'ingresso a ciascuna manifestazione, un titolo con le caratteristiche di cui all', recante la dicitura "abbonato", senza l'indicazione del corrispettivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-13;69#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo