Art. 2
Certificazione dei corrispettivi
In vigore dal 19 giu 2002
1. I soggetti indicati nell' possono documentare i corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche, in alternativa ai titoli di accesso emessi con le modalità stabilite dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2000, mediante rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti.
2. I titoli di ingresso e gli abbonamenti sono rilasciati al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell'ingresso.
3. I corrispettivi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono certificati, ove non sia obbligatoria l'emissione della fattura, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ferme restando le disposizioni dell' del medesimo regolamento.
4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, avendone i requisiti, determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni del presente regolamento, in alternativa a quelle recate dall'articolo 8, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, limitatamente ai corrispettivi indicati nel comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-13;69#art-2